In questa pagina trovi le risposte alle domande più frequenti.
Le risposte riguardano quelle relative al progetto, agli indicatori originali di openpolis, ai dati e alle fonti che utilizziamo. È anche presente un glossario relativo alle attività di governo e a vari aspetti dei lavori parlamentari.
È una piattaforma che permette di seguire da vicino l’attività del governo, dei deputati e dei senatori in parlamento. All’interno del sito sono disponibili moltissime informazioni, tra cui: il livello di partecipazione alle votazioni, i cambi di gruppo, i voti espressi, il peso politico di ogni parlamentare, la coesione interna ai vari gruppi, l’iter dei diversi disegni di legge, la composizione delle commissioni, il livello di implementazione delle varie norme e altro ancora.
Puoi inviare osservazioni e suggerimenti sul progetto attraverso questo form.
L’obiettivo è quello di contribuire a rendere il più trasparente possibile l’attività di governo e parlamento, mettendo a disposizione della cittadinanza strumenti di controllo in modo che il confronto tra i diversi interessi possa avvenire alla luce del sole.
Openparlamento è un’iniziativa della Fondazione Openpolis che è indipendente e senza scopo di lucro.
I dati sono di fonte ufficiale e vengono ricavati dal sito del governo, da quello della presidenza del consiglio dei ministri, dai dati aperti di camera e senato e dalla gazzetta ufficiale. Altri dati sono di patrimonio storico di openpolis, tratti negli anni da fonti ufficiali.
Governo e parlamento sono strettamente interconnessi. Gran parte dei componenti dell’esecutivo infatti è espressione di camera e senato. Inoltre il governo per poter entrare in carica deve ottenere il voto favorevole delle camere. Ma può anche attribuire la questione di fiducia su un singolo atto, legando il suo destino a quello del provvedimento in esame.
Inoltre negli ultimi anni gli esecutivi sono diventati sempre più protagonisti anche dell’attività legislativa attraverso la pubblicazione di un grandissimo numero di decreti legge ma anche di disegni di legge ordinaria. Proposte che spesso acquistano la priorità nella definizione delle agende del parlamento.
Il governo infine ha anche un ruolo di primo piano nel cosiddetto “secondo tempo delle leggi”, quello legato cioè alla loro attuazione. Nella maggior parte dei casi infatti sono i ministeri (attraverso decreti, regolamenti, circolari eccetera) i principali responsabili della definizione delle modalità attuative delle misure contenute nelle leggi.
Quando un parlamentare deposita il proprio progetto di legge questo viene solitamente passato agli uffici di camera e senato che esaminano il testo e propongono eventuali modifiche all'autore per renderlo conforme ai principi e alle norme giuridiche del nostro ordinamento. Questa fase dura circa un mese durante la quale il disegno di legge risulta depositato - con un codice e un titolo - ma privo di testo e articoli che sono appunto in via di perfezionamento.
In alcuni casi la redazione di Openpolis attribuisce dei titoli aggiuntivi a voti e atti particolarmente rilevanti per renderli più riconoscibili e facilmente rintracciabili. Quando presente, il titolo redazionale si sostituisce a quello ufficiale.
Da nessuno, Openparlamento è stato realizzato interamente con risorse proprie della Fondazione Openpolis. Crediamo infatti che sia molto importante contribuire alla trasparenza e alla possibilità per i cittadini di comprendere le dinamiche che regolano le istituzioni che ci rappresentano e che dovrebbero curare gli interessi di tutti.
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Per qualsiasi domanda potete contattarci all'indirizzo mail fondazione@openpolis.it. Siamo a disposizione per rispondere a dubbi, chiarimenti, richieste e proposte.
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli.
Il calcolo dell'indicatore tiene conto di aspetti posizionali (ogni incarico ha un suo peso) e di dinamiche distributive (come le diverse articolazioni contribuiscono all'assetto istituzionale).
Ad esempio se fosse istituito un nuovo ministero senza portafoglio, questo avrà un indicatore di forza più basso rispetto a un ministero con portafoglio. Al tempo stesso, il punteggio attribuito sarà sottratto all'istituzione che precedentemente ne aveva le competenze e in un quota parte a tutti i ministeri, perché in consiglio dei ministri vi è un ruolo in più.
Datosi che la stessa persona può ricoprire più incarichi, vengono calcolati diversi indici:
I parlamentari sono liberi di votare come vogliono, anche in contrasto con il gruppo di appartenenza. Per questo valutare se le indicazioni di partito vengono rispettate o meno è importante per analizzare il livello di compattezza del gruppo stesso. Oltre che, in particolare, della coalizione di maggioranza.
L’indice prende in considerazione due parametri: la partecipazione al voto e la posizione espressa. Per ogni votazione valutiamo quindi quanti parlamentari del gruppo hanno partecipato e quanti sono stati gli eventuali voti ribelli (cioè voti in contrasto rispetto all’orientamento generale del gruppo).
Più l’indice di compattezza è alto, maggiore sarà il livello di coesione del gruppo. Un valore pari al 100% significa che tutti i componenti del gruppo hanno partecipato alla votazione e hanno votato allo stesso modo.
È il corrispettivo dell'indice di compattezza per i gruppi parlamentari ma è riferito al singolo parlamentare. L’indice prende in considerazione due parametri: la partecipazione al voto e la posizione espressa. Per ogni votazione valutiamo quindi se il parlamentare ha partecipato e se ha votato o meno in linea con il resto del gruppo di appartenenza.
Più l’indice è alto, maggiore sarà il livello di affidabilità del parlamentare per il gruppo a cui appartiene. Un valore pari al 100% significa che il parlamentare ha parteciapato a tutte le votazioni e ha votato in linea con le indicazioni del gruppo.
Un parlamentare è considerato ribelle quando esprime un voto diverso da quello del gruppo a cui appartiene. Si tratta di un indicatore puramente quantitativo del grado di ribellione alla "disciplina" del gruppo.
I dati relativi alle presenze possono essere ricavati dalla partecipazione alle votazioni elettroniche. A seguito di ogni singola votazione i parlamentari possono risultare presenti, assenti o in missione.
Si definisce “in missione” il parlamentare che non partecipa al voto perché occupato in compiti istituzionali. Può trattarsi di un incarico ricevuto dalla camera o dal senato, oppure di attività connesse ad altri incarichi politico-istituzionali e di governo. Per poter essere considerati in missione, i parlamentari devono inoltrare una comunicazione al servizio assemblea della propria camera di appartenenza. La missione è poi autorizzata dal presidente dell’aula.
Poiché si tratta di una sorta di “assenza giustificata” i parlamentari in missione non subiscono alcuna decurtazione della diaria.
Si definisce “minotauro” un decreto legge che assorbe i contenuti di altri decreti che altrimenti non verrebbero convertiti in tempo dal parlamento.
Si definisce “omnibus” un decreto legge che affronta materie anche molto diverse tra loro, in contraddizione rispetto al dettato costituzionale.
Si definisce “salvo intese” un atto del governo (generalmente un decreto legge) le cui linee generali sono approvate dal consiglio dei ministri ma il cui testo puntuale può essere definito successivamente. Clicca qui per approfondire.
Sono così indicati gli atti e le votazioni particolarmente significativi o per l’importanza dell’atto o per la rilevanza del tema in discussione. La selezione dei voti chiave è a cura della redazione di Openpolis.
Sono commissioni parlamentari composte per metà da senatori e per metà da deputati, in modo da rappresentare il maggior numero di gruppi presenti nelle due camere. Queste commissioni possono essere: di diretta previsione costituzionale (solo la commissione per le questioni regionali); di indirizzo, vigilanza e controllo; d’inchiesta; di progettazione di riforme istituzionali; consultive.
Dato che le questioni affrontate dal parlamento sono moltissime, sarebbe impossibile affrontarle tutte nel contesto dell’aula principale. Il lavoro di approfondimento, indagine e analisi viene quindi suddiviso tra i vari parlamentari che si ritrovano in assemblee più ridotte per occuparsi di specifici temi. Le commissioni appunto.
Le principali sono le cosiddette permanenti. Si tratta di quelle assemblee sempre presenti in ogni legislatura e che si occupano principalmente di seguire l’iter delle proposte di legge.
Si tratta di commissioni che hanno la possibilità di discutere e approvare dei disegni di legge senza la necessità di un coinvolgimento dell’aula. Generalmente queste commissioni vengono istituite per affrontare i disegni di legge presentati dal governo che non hanno concluso il loro iter al momento dello scioglimento delle camere.
È l’organo che riunisce tutti i presidenti di gruppo. Insieme al presidente dell’aula definisce l’agenda dei lavori. Clicca qui per approfondire.
Dopo l’attività di parlamento e governo comincia un secondo tempo delle leggi, altrettanto importante, ma più lungo e complesso. Spesso infatti aspetti pratici, burocratici e tecnici necessari per applicare e implementare le leggi sono affidati ad altri soggetti istituzionali, principalmente i ministeri. Questi si devono occupare dei cosiddetti decreti attuativi, provvedimenti necessari per completare gli effetti della norma stessa.
In molti casi anche l’erogazione di sostegni economici a cittadini, imprese e altre istituzioni passa per la pubblicazione di questo tipo di atti. È tramite i decreti attuativi che spesso si individuano i criteri per identificare i potenziali beneficiari e definire le modalità di erogazione delle risorse stanziate dalla legge.
Sono atti normativi con valore di legge utilizzati dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza. Hanno effetto immediato ma devono essere convertiti in legge dal parlamento entro 60 giorni. Se ciò non avviene, i decreti decadono ed è come se non fossero mai entrati in vigore.
Con questi atti il governo può autorizzare gli statuti speciali delle regioni, recepire regolamenti e direttive europee oppure normare altre materie seguendo le indicazioni impartite dal parlamento. Generalmente si fa ricorso a questo strumento per introdurre norme in settori dall’elevato contenuto tecnico, nell’attività di delegificazione o per introdurre riforme particolarmente vaste.
Per permettere al governo di adottare i decreti legislativi, l’articolo 76 della costituzione prevede che le camere attribuiscano all’esecutivo il proprio potere di legiferare. Ciò avviene attraverso l’approvazione di una cosiddetta legge delega.
È l’atto ufficiale che viene presentato da coloro che vogliono proporre una nuova legge. La definizione disegno di legge (Ddl) è propria del senato mentre alla camera si parla di proposta di legge (Pdl). Queste devono avere un titolo ed essere redatte in articoli. Il testo della legge inoltre deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.
Dopo la nomina il governo, per poter entrare effettivamente in carica e svolgere quindi le proprie funzioni, deve prima ottenere l’approvazione della maggioranza del parlamento. Questo si esprime attraverso il cosiddetto voto di fiducia.
Nel tempo l’utilizzo di questo strumento si è sviluppato, tanto che oggi sono distinguibili ben 3 diversi tipi: voto di fiducia su mozioni o risoluzioni, tra cui quelle utilizzate per sancire il sostegno parlamentare alla nascita di ogni nuovo esecutivo; voto di sfiducia nei confronti del governo o di singoli ministri; questione di fiducia su specifici progetti di legge la cui approvazione è considerata decisiva per l’attuazione del programma di governo.
Quest’ultima tipologia è divenuta la più ricorrente. L’apposizione della questione di fiducia su un disegno di legge di fatto blinda il provvedimento, facendo decadere anche tutti gli emendamenti presentati. Tuttavia in caso di voto contrario da parte del parlamento il governo è costretto alle dimissioni.
Sono organi collegiali che non hanno funzioni legislative o di controllo politico ma compiti legati al corretto funzionamento delle camere e dell’autonomia del parlamento rispetto agli altri poteri.
Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni fa sì che i componenti delle giunte non siano designati dai gruppi ma scelti direttamente dal presidente dell’aula, che tiene comunque conto dell'esigenza di rappresentare adeguatamente le varie forze politiche presenti in parlamento.
Tra le giunte principali ci sono quella per il regolamento, quella per le elezioni e quella per le autorizzazioni a procedere.
I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione all’interno del parlamento dei partiti che hanno ottenuto seggi alle elezioni. Ogni parlamentare può, assumendosi la responsabilità politica di questa scelta, iscriversi al gruppo che preferisce senza nessun vincolo rispetto alla forza politica che lo ha candidato.
Nel nostro ordinamento questi organi svolgono un ruolo fondamentale. Tramite la conferenza dei presidenti di gruppo infatti contribuiscono a definire l’agenda dei lavori delle camere. Inoltre coordinano l’attività politica dei propri membri. È all’interno del gruppo infatti che si definiscono gli interventi durante il dibattito dell’aula. Spetta ai gruppi inoltre assegnare i propri appartenenti alle varie commissioni.
Il numero minimo di aderenti per costituire un gruppo autonomo è di 6 senatori e 14 deputati (a partire dalle XX legislatura).
Nel nostro paese è il parlamento che detiene il potere di approvare le leggi. Deputati e senatori ovviamente hanno tra le loro facoltà anche quella di presentare nuove proposte di disegni di legge (Ddl). Si tratta del potere di iniziativa legislativa, che però la costituzione attribuisce anche ad altri soggetti.
In base agli articoli 71 e 121 hanno questa facoltà anche il governo, il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), le regioni e la cittadinanza (purché siano raccolte almeno 50mila firme). Clicca qui per approfondire.
La legge costituzionale è una norma che va a integrare il testo della nostra costituzione, aggiungendo elementi di novità. Affinché possa entrare in vigore sono necessarie due deliberazioni da parte di entrambe le camere, a distanza di almeno tre mesi.
Se nella seconda votazione entrambe le camere approvano la legge con una maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti, il testo si considera definitivamente approvato. In caso contrario la legge può essere sottoposta a referendum popolare. La richiesta di referendum deve essere fatta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, da parte di 1/5 dei membri di una camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali. Clicca qui per approfondire.
Attraverso questa norma il parlamento stabilisce una cornice di principi e criteri ai quali l’esecutivo deve attenersi per disciplinare una determinata materia attraverso la pubblicazione di uno o più decreti legislativi. Per l’approvazione di questa legge si utilizza la procedura ordinaria. Clicca qui per approfondire.
La legge di revisione costituzionale è una norma che va a modificare il testo già esistente della nostra costituzione. Affinché possa entrare in vigore sono necessarie due deliberazioni da parte di entrambe le camere, a distanza di almeno tre mesi.
Se nella seconda votazione entrambe le camere approvano la legge con una maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti, il testo si considera definitivamente approvato. In caso contrario la legge può essere sottoposta a referendum popolare. La richiesta di referendum deve essere fatta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, da parte di 1/5 dei membri di una camera, 500mila elettori o 5 consigli regionali. Clicca qui per approfondire.
In Italia le norme che disciplinano le elezioni parlamentari sono contenute in due testi unici, uno per la camera (decreto del presidente della repubblica 361/1957) e uno per il senato (decreto legislativo 533/1993). L’approvazione di una nuova legge elettorale perciò si sostanzia nella modifica di questi due testi unici.
Questo è il caso della legge elettorale nota come Rosatellum (legge 165/2017). L’attuale disciplina elettorale riprende in buona parte lo schema previsto dal Mattarellum (legge 276/1993 e 177/1993). Questo introdusse una formula mista per cui una parte dei seggi erano attribuiti con sistema uninominale e una parte con quello proporzionale. La differenza principale tra queste leggi sta nella quota di seggi attribuiti con i due sistemi. Il mattarellum prevedeva che il 75% dei seggi fosse assegnato con il sistema uninominale e solo il restante 25% con il proporzionale. La legge in vigore oggi invece inverte sostanzialmente le proporzioni. Clicca qui per approfondire.
Nel nostro paese il potere legislativo appartiene al parlamento ma il percorso che porta all’entrata in vigore di una legge è lungo, complesso e vede la partecipazione di diversi altri attori. L’iter può essere sintetizzato in 4 passaggi: la presentazione di una proposta di legge, la discussione e l’approvazione del parlamento, la promulgazione da parte del presidente della repubblica e l’entrata in vigore. Clicca qui per approfondire.
Ciascuna delle due camere ha un ordinamento autonomo dagli altri poteri dello stato. Per questo esse hanno un proprio regolamento ed eleggono tra i loro membri il presidente e agli altri componenti dell’ufficio di presidenza.
I presidenti rappresentano figure fondamentali sia per il funzionamento del parlamento che a livello istituzionale. In termini di gerarchia infatti, il presidente del senato è anche la seconda carica dello stato e fa le veci del presidente della repubblica in caso d’impedimento. Il presidente della camera invece è la terza carica dello stato. Inoltre presiede il parlamento riunito in seduta comune, avvalendosi del suo ufficio di presidenza.
Nell’ambito delle proprie aule di appartenenza, i presidenti hanno un potere sostanziale per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori, il rispetto delle norme e la gestione amministrativa. Regolano l’attività di tutti gli organi interni, dirigono e moderano la discussione, stabiliscono l’ordine delle votazioni e ne proclamano il risultato. Clicca qui per approfondire.
Il presidente rappresenta la commissione, la convoca formandone l’ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne convoca l’ufficio di presidenza. Generalmente viene affidata loro la relazione dei provvedimenti più importanti discussi e approvati in commissione, nonché la relativa presentazione del testo all’aula. Clicca qui per approfondire.
Ogni gruppo parlamentare deve eleggere al proprio interno un presidente, definito anche con il termine giornalistico di capogruppo. Si tratta di una figura molto importante dato che tramite la conferenza dei presidenti di gruppo contribuisce a definire l’agenda dei lavori delle camere.
Il presidente può adottare autonomamente alcune iniziative. Tra queste chiedere che venga dichiarata l’urgenza su un determinato provvedimento, presentare mozioni, presentare interpellanze urgenti, richiedere informazioni alla corte dei conti, richiedere una conferenza dei capigruppo e richiedere lo svolgimento di una riunione in seduta segreta. Clicca qui per approfondire.
Ai questori è attribuito il compito di vigilare sul buon andamento dell’amministrazione dell’aula secondo le direttive del presidente, sovrintendono al cerimoniale e all’ordine. Inoltre spetta a loro sovrintendere alle spese dell’aula e preparare il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sono 3 per ogni aula. Clicca qui per approfondire.
Affinché un trattato internazionale stipulato dal nostro paese possa entrare effettivamente in vigore deve prima essere ratificato dal parlamento. L’iter per l’approvazione delle ratifiche è identico a quello delle leggi ordinarie.
Le norme di questo tipo, salvo pochi casi, sono poco rilevanti dal punto di vista politico. Questo perché vengono approvate con larghe maggioranze e senza grandi discussioni. Clicca qui per approfondire.
Il relatore è il parlamentare (di solito della maggioranza, ma non sempre) delegato dal presidente della commissione a studiare un disegno di legge (o un altro documento) e a riferire alla commissione. È una sorta di regista politico del dibattito che esprime il suo parere (in realtà, quello della maggioranza) su tutti gli emendamenti presentati, analogamente al rappresentante del governo.
Al termine dell'esame in commissione, poi, questa designa un relatore - si tratta di solito della stessa persona - perché riferisca all'assemblea, oralmente o mediante la stesura e la presentazione di una relazione di maggioranza, sul testo approvato. Clicca qui per approfondire.
I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, formano l’elenco dei parlamentari iscritti a parlare, danno lettura delle proposte e dei documenti, tengono nota delle deliberazioni e collaborano con il presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Sono 8 per ogni aula. Clicca qui per approfondire.
I sottosegretari di stato sono nominati con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio, in accordo con il ministro di riferimento. Il loro compito è quello di coadiuvare i ministri nell’esercizio delle loro funzioni. In un momento successivo alla nomina vengono loro attribuite delle deleghe specifiche tramite decreto ministeriale.
Possono intervenire alle sedute delle camere e delle commissioni parlamentari facendo le veci dell’esecutivo e rispondendo a interrogazioni e interpellanze. Tuttavia non partecipano alle riunioni del consiglio dei ministri. Clicca qui per approfondire.
Gli uffici di presidenza della camera e del senato si compongono di 1 presidente, 4 vice presidenti, 3 questori e 8 segretari.
Tra i principali compiti degli uffici di presidenza di camera e senato rientrano: la deliberazione del progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell’aula; la nomina, su proposta del presidente, del segretario generale dell’aula; l’esame di tutte le altre questioni che gli siano poste dal presidente. Clicca qui per approfondire.
Sono dei sottosegretari elevati di rango a cui sono affidati compiti particolari. A differenza dei normali sottosegretari, a questi devono necessariamente essere conferite deleghe relative a uno o più dei dipartimenti o delle direzioni di cui è composto il ministero in cui operano. Questo vuol dire che ai viceministri è attribuito un potere effettivo su una parte dell’amministrazione del dicastero. In aggiunta i viceministri, se invitati dal presidente del consiglio, possono partecipare alle riunioni del consiglio dei ministri ma senza diritto di voto.
Di norma ciascun ministro può decidere se nominare o meno dei viceministri ma per legge questa qualifica può essere attribuita a un massimo di 10 componenti della squadra di governo. Clicca qui per approfondire.
I vicepresidenti della camera e del senato collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Sono 4 per ogni aula. Clicca qui per approfondire.
Solitamente gli atti in discussione in parlamento vengono prima votati per singole parti (uno o più articoli) e solo successivamente avviene un voto finale sul dispositivo nel suo complesso. Questo è il voto decisivo per l’approvazione di un provvedimento.