Decreto attuativo
L. 120/2020 (conv. D.L. 76/2020), art. 19, comma 5 bis - Criteri, modalità e limiti con cui i medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari
Fonte del provvedimento: C.2648 (Legislatura XVIII)
Proponente
Ministero della salute
Di concerto con
Ministero della difesa
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero dell'interno
Area tematica
Organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale